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Numero Verde ASOR

Guida al sovraindebitamento

Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti.

Sovraindebitamento, cos'è

Si trova in sovraindebitamento chi, nonostante gli sforzi, non riesce più a sostenere i propri impegni economici e rimborsare finanziamenti o debiti.

Il sovraindebitamento può derivare, per esempio, da diversi acquisti rateizzati o da unimprevisto dovuto a questioni di mercato, di lavoro, familiari o di salute.


Cos'è un OCC - Organismo per la Composizione delle Crisi

L'OCC è una istituzione, imparziale ed indipendente, che fornisce informazioni sul sovraindebitamento, valuta le richieste di chi vuole attivare la procedura e nomina i gestori delle crisi.

Solo gli enti pubblici iscritti all'apposito registro possono fornire il servizio e possono farlo solo nel proprio territorio di competenza.


Gestore della crisi

Il Gestore della Crisi è un professionista scelto dall'istituzione per studiare la situazione di chi è in sovraindebitamento e trovare, insieme al debitore, delle possibili soluzioni.


Gli obiettivi e la legge

L'obiettivo è creare le condizioni perché debitori e creditori possano uscire da situazioni di blocco.

L'OCC e il Gestore non finanziano e non si sostituiscono al debitore.

La normativa di riferimento nasce con la Legge 3/2012, che ha introdotto "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento".

Il Decreto Ministeriale 202/2014 ha stabilito il "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento".

Poi la Legge 132/2015 "recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" ha meglio definito il quadro. Per i testi e gli aggiornamenti della normativa si fa riferimento alla Gazzetta Ufficiale.


Quattro possibili procedure e risultati

L'OCC, il Gestore della Crisi e un Giudice delegato valutano la fattibilità delle soluzioni possibili in ogni caso concreto.

  1. Accordo di composizione della crisi e ristrutturazione: ai creditori viene proposto un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti. L'accordo è raggiunto se sono favorevoli creditori che rappresentano almeno il 60% del debito.
  2. Piano del consumatore: funziona come l'accordo ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.
  3. Liquidazione del patrimonio del debitore: il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato al pagamento in tutto o in parte dei debiti.
  4. l'esito della procedura di gestione della crisi il debitore che abbia operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell'esdebitazione. L'esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
  5. Esdebitazione del debitore incapiente: è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.

Chi puo’ attivare la procedura

Solo il debitore che si trova in stato di sovraindebitamento può prendere l'iniziativa di attivare la procedura.

I creditori non possono prendere l'iniziativa al posto del debitore.


Chi può accedere:

  1. Consumatore;
  2. Imprenditore agricolo;
  3. C.d. start up innovativa;
  4. Imprenditore sotto soglia art 1 LF (negli ultimi 3 esercizi prima del deposito della istanza di fallimento: un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00 (trecentomila), ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila);
  5. Imprenditore sopra soglia art 1 LF ma con debiti inferiori ad € 30.000,00 (trentamila);
  6. Imprenditore cessato;
  7. Socio illimitatamente responsabile;
  8. Professionisti, artisti e altri lavoratori autonomi;
  9. Società professionali ex L. 183/2011;
  10. Associazioni professionali o studi professionali associati;
  11. Società semplici costituite per l'esercizio delle attività professionali;
  12. Enti privati non commerciali.

Non può accedere:

  1. L'imprenditore soggetto ad altre procedure concorsuali;
  2. Chi, nei 5 anni precedenti, ha già fatto ricorso ad una procedura per sovraindebitamento;
  3. Chi ha subito provvedimenti di revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore;
  4. Chi presenta una documentazione incompleta o insufficiente a ricostruire la situazione economica.

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