Da Lun a Ven: 09:00 - 20:30 / Sab: 09:00 - 13:00

Da Lun a Ven: 09:00 - 20:30 / Sab: 09:00 - 13:00
[email protected]

Numero Verde ASOR

Piano del consumatore: guida alla rinegoziazione del debito

Il piano del consumatore è uno strumento giuridico molto vantaggioso, a disposizione di chi si trova in una situazione di sovraindebitamento

Il piano del consumatore è uno strumento giuridico molto vantaggioso, a disposizione di chi si trova in una situazione di sovraindebitamento perché non riesce a far fronte ai debiti con il proprio reddito e patrimonio.

Il vantaggio principale di questa soluzione è dato dal fatto che il debitore può liberarsi dai debiti pagando soltanto una parte delle somme effettivamente dovute.

Infatti, il debitore che adempie a quanto previsto dal piano viene considerato libero da ogni debito.

Il Piano Del Consumatore è una delle procedure previste dalla legge 3 2012 sulla prevenzione del sovraindebitamento, destinato alla risoluzione dei problemi di debiti esclusivamente del consumatore (professionisti, piccole imprese etc, non possono utilizzarlo, ma la legge 3 2012 prevede altre forme di sostegno per queste categorie).


Piano del Consumatore: chi può richiederlo?

Il piano del consumatore è disciplinato dalla Legge 3 del 2012 ed è riservato alle persone fisiche che hanno contratto i propri debiti per motivi estranei ad un’attività imprenditoriale o professionale (cioè ai consumatori).

Sono consumatori ad esempio i lavoratori dipendenti, i pensionati, le persone inattive o disoccupate, ma anche chi ha prestato una fidejussione a favore di un’azienda non propria (ad esempio i genitori che garantiscono il fido del ristorante del figlio).

Sotto questo aspetto, il piano si differenzia dall’accordo con i creditori, che è una diversa modalità di rinegoziazione del debito prevista dalla stessa legge.


Il piano del consumatore può essere richiesto a condizione che il debitore:

  • non sia sottoposto a diversa procedura concorsuale;
  • non abbia utilizzato altre procedure previste dalla Legge 3/2012 nei cinque anni precedenti;
  • non sia stato dichiarato decaduto da un precedente piano del consumatore.

È importante sottolineare che,  per poter usufruire della procedura in esame, è necessario che la situazione di sovraindebitamento non sia addebitabile alla colpa o ad azioni fraudolente del soggetto richiedente.

Questi, cioè, deve dimostrare che la propria situazione debitoria non derivi da una sua gestione irresponsabile delle risorse finanziarie e patrimoniali a disposizione (ad esempio, non potrebbe usufruire del piano del consumatore un soggetto che abbia contratto finanziamenti falsificando i propri documenti di reddito).


Piano Del Consumatore: praticamente di cosa si tratta

Tecnicamente si tratta di un concordato coattivo, ovvero dove è il giudice e non il voto dei creditori ad approvare la procedura. in parole più semplici, il piano del consumatore è una domanda al Tribunale di residenza che permette a un debitore in difficoltà di vedersi ridurre l’ammontare dei debiti a quanto può veramente pagare. Quello che il debitore non può pagare verrà esdebitato, ovvero cancellato a fine della procedura.

Un esempio ci può aiutare a capire meglio: una famiglia di due persone ha due stipendi, e per questo motivo contrae rate mensili per 1200 euro. uno dei due coniugi perde il lavoro e con lo stipendio dell’altro (poniamo per esempio che sia pari a 1400 euro mensili) non è possibile vivere e pagare i debiti.

Con un piano del consumatore è possibile chiedere a un giudice di ridurre le rate mensili, (ad esempio in questo caso portarle a 200 euro al mese, visto che 1200 euro sono una somma minima che permette di vivere a due persone). Normalmente questi piano prevedono che la nuova rata più bassa venga pagata per quattro/ cinque anni. Alla fine di questo periodo i debiti non pagati verranno cancellati!


La documentazione necessaria

Per ottenere il piano del consumatore, serve preparare una domanda da presentare al tribunale e soprattutto allegare una documentazione completa rispetto alla propria situazione (debiti, patrimonio, dichiarazione dei redditi, etc…) Servirà quindi rivolgersi a un consulente (advisor) che segua il debitore per predisporre la documentazione necessaria (è il lavoro in cui è specializzata Piano Debiti…).

Quando la documentazione è completa ed il piano pronto, serve inoltre rivolgersi a un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che – in sostituzione del Giudice (tecnicamente la funzione dell’Occ in questa fase è quella dell’attestatore…) dovrà certificare la veridicità e la completezza del piano e dei documenti.

Il debitore è tenuto a fornire all’OCC tutte le informazioni rilevanti riguardo alla sua situazione debitoria e in particolare a fornire documentazione idonea per la ricostruzione della sua situazione patrimoniale e reddituale e per l’individuazione dei vari creditori.


Il piano predisposto e l’Organismo di Composizione della Crisi

Il debitore predispone un piano di ristrutturazione del debito che, in base alle effettive disponibilità del debitore e alle sue necessità di sostentamento, preveda il pagamento di una quota percentuale dei vari crediti esistenti. È proprio questo l’aspetto più importante della procedura: se il piano viene successivamente approvato dal giudice, il debitore sarà tenuto a pagare solo le somme in esso indicate, che corrispondono ad una determinata percentuale di quelle effettivamente dovute. Una volta adempiuto a ciò, egli sarà completamente libero da ogni debito in modo definitivo.

Nell’individuazione dell’importo complessivo da mettere a disposizione dei creditori, l’Organismo di Composizione della Crisi  dovrà confermare quanto definito da debitore, e terrà conto, innanzitutto:

  • della situazione reddituale del debitore (ad es. dell’ammontare del suo stipendio o pensione)
  • della sua situazione patrimoniale (possesso di immobili o altri beni, ad es. autoveicoli)
  • delle somme necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia (ad esempio, canoni di locazione, bollette, spese alimentari, spese per l’istruzione dei figli etc.)

Va ricordato, inoltre, che nel compiuto delle somme messe a disposizione dei creditori possono rientrare anche entrate future a favore del debitore (ad esempio, il Tfr non ancora maturato).


Il contenuto del piano del consumatore

La proposta di piano del consumatore deve contenere l’indicazione di tutti i creditori e della percentuale di credito che verrà soddisfatta per ciascuno di essi. Il piano deve inoltre indicare il numero complessivo delle rate da pagare, l’importo della singola rata e le scadenze di pagamento.

Va inoltre identificata la modalità di vendita di eventuali beni, mentre se è gravata da mutuo è possibile mantenre la proprietà della prima casa.

Le percentuali di credito soddisfatte e le tempistiche di pagamento possono variare a seconda che il singolo creditore vanti un privilegio (ad esempio sia titolare di pegno o ipoteca) oppure sia soltanto chirografario.


La relazione dell’OCC

L’Organismo per la Composizione della Crisi provvede alla stesura di una relazione particolareggiata in cui attesta, tra l’altro:

  • che il richiedente non si è indebitato per sua colpa;
  • che la documentazione da lui prodotta è completa e attendibile;
  • che il piano per il sovraindebitamento è conveniente rispetto ad ogni altra alternativa liquidatoria (ad esempio, rispetto alla vendita all’asta dei beni eventualmente presenti nel patrimonio del debitore).
  • la sostenibilità della proposta, ovvero che il richiedente sia veramente in grado di pagare quello promette con il piano.

La relazione dell’Occ è l’ultimo documento che viene predisposto e verrà allegato al piano depositato presso il Tribunale competente.


L’omologazione da parte del giudice

A questo punto, il debitore (o il suo consulente) deposita in tribunale la proposta di piano e la relazione, chiedendone l’omologazione da parte del giudice. Ricevuta la proposta, il giudice fissa un’udienza in cui possono intervenire anche i creditori, presentando le proprie osservazioni. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della proposta deve pervenire entro sei mesi dal deposito.

Se il giudice ritiene la proposta meritevole d’accoglimento, omologa il piano del consumatore. Non è necessario, quindi, il consenso dei creditori, a differenza di quanto avviene in tante altre procedure di questo tipo (che come abbiamo visto è una diversa modalità di rinegoziazione del debito): questo è il vero vantaggio del piano del consumatore, in quanto la decisione del Giudice è quasi sempre orientata a tutelare il debitore e la possibilità di sostenere uno stile di vita dignitoso.

Da questo momento in poi, i creditori non possono più attivare o proseguire procedure di espropriazione o azioni cautelari ai danni del debitore, ma non solo: eventuali aste, pignoramenti, etc vengono bloccati e integralmente sostituiti dal nuovo piano. Il piano blocca anche le cessioni del quinto dello stipendio.

Il debitore sarà tenuto a rispettare le scadenze previste dal piano, poiché in caso di mancato pagamento decadrà da ogni beneficio e il piano perderà efficacia: quindi se si ottiene l’approvazione di un piano del consumatore è fondamentale eseguire alla lettera tutto quello che è stato previsto.

Al termine del periodo di pagamento previsto nel piano del consumatore omologato (in genere della durata di qualche anno), il debitore sarà legittimamente considerato libero a tutti gli effetti da ogni debito, pur avendo pagato, complessivamente, solo una parte delle somme effettivamente dovute.

Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web. Alcuni di essi sono essenziali per il funzionamento del sito, mentre altri ci aiutano a migliorare questo sito e l'esperienza dell'utente (cookie di tracciamento). Puoi decidere tu stesso se consentire o meno i cookie. Ti preghiamo di notare che se li rifiuti, potresti non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito.