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Cos’è il divorzio giudiziale dei coniugi: tempi e procedura

Il divorzio giudiziale prevede tempi variabili a seconda della conflittualità e delle prove che chieste dal Giudice. La procedura è da depositare in Tribunale con l’assistenza di un Avvocato.

Il divorzio giudiziale è una tipologia di scioglimento del matrimonio che prevede tempi variabili a seconda della conflittualità tra i coniugi e delle prove che sono chieste dal Giudice. La procedura è introdotta con un ricorso da depositare in Tribunale con l’assistenza obbligatoria di un Avvocato.


Cos’è il divorzio giudiziale

 

Quando moglie e marito sono separati ma:

  • Non trovano accordo sulle condizioni per divorziare (per esempio sulle questioni patrimoniali o relative ai figli);
  • solo uno dei due vuole divorziare (non sono rilevanti i motivi, magari perché è stato tradito);
  • uno dei due è irreperibile.

Ricorso per il divorzio giudiziale: atto introduttivo

il coniuge che ha interesse a porre fine all’unione deve procedere con una causadinanzi al Tribunale, che di solito è quello dell’ultima residenza comune dei coniugi. In questo caso si deve avere l’assistenza obbligatoria di un Avvocato e depositare un ricorso giudiziale.
Nel ricorso il coniuge deve inserire tutte le richieste che vorrebbe fossero accolte dal Giudice su aspetti patrimoniali, come l’assegno di mantenimento e la divisione delle proprietà, o più delicati come l’affidamento ed il collocamento dei figli.
Nella maggior parte dei casi si deve dare inizio a questa procedura quando la coppia non raggiunge un punto di incontro sulle questioni essenziali quali gli aspetti patrimoniali, come la determinazione dell’assegno di mantenimento, l’affidamento e la collocazione dei figli o l’assegnazione della casa familiare.
Devono anche essere indicate tutte le proveche si vogliono ammettere nella causa.


COME FUNZIONA E QUANTO DURA UN DIVORZIO GIUDIZIALE

Il procedimento di divorzio può iniziare solo dopo che siano trascorsi sei mesidal giorno dell’udienza di separazione consensuale oppure un annodalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati in caso di separazione giudiziale.
Trascorso il termine essenziale previsto dalla legge è possibile depositare il ricorso e notificarlo all’altro coniuge così che sia il Giudice a decidere sulle domande proposte. Il divorzio giudiziale potrà essere trasformato in congiuntoanche dopo l’inizio della causa, nel caso in cui le parti trovino un accordo. In mancanza la causa procederà come un normale processo civile.
Rispetto alla procedura consensuale che si esaurisce in pochi mesi, il procedimento giudiziale può durare anche un paio di anni. Questa tempistica varia anche in base al livello di conflittualitàdei coniugi ed a quante prove devono essere valutatedal Giudice.

 

Notifica del ricorso (atto) il divorzio giudiziale e del decreto di fissazione dell’udienza presidenziale

Dopo aver depositato il ricorso, il Tribunale emette un decreto di fissazione dell’udienzaalla quale dovranno essere presenti entrambi i coniugi con il loro rispettivi Avvocati.
Il ricorso deve essere notificatoall’altro coniuge nelle forme previste dalla legge (tendenzialmente presso la residenza anagrafica o presso il luogo di lavoro) ed entro le tempistiche indicate dal Giudice nel decreto.
Questa fase è molto importante e delicata, perché, nel caso in cui non si riesca ad effettuare la notifica tempestiva, si rischia di non poter procedere.


Divorzio, cosa fare quando riceviamo la notifica di un ricorso di giudiziale: comparsa di costituzione e risposta

Nel momento in cui si riceve un ricorso da parte del coniuge è opportuno rivolgersi ad un Avvocatospecializzato in diritto di famiglia. Egli, nel caso sia impossibile trovare un accordo per consensualizzare il procedimento, avrà necessità delle vostre attente indicazioni e dovrà predisporre un atto (Memoria difensiva o comparsa di costituzione e risposta) con il quale “rispondere” a tutte le deduzioni svoltedal coniuge ricorrente e presentare le vostre contro richieste al Tribunale.
È molto importante essere tempestivie rispettare i termini che il Presidente del Tribunale indica nel decreto notificato, in mancanza si rischia di non poter dedurre tutte le domande in quanto si potrebbe incorrere in decadenze.


Cosa succede quando il coniuge convenuto regolarmente non si costituisce, il giudizio continuain sua contumacia, ossia in sua assenza

In questi casi l’assenza del coniuge impedisce l’instaurazione di un contraddittorio tra le parti e, quindi, rende il procedimento un po’ più veloceanche se la causa deve svolgersi secondo il rito previsto dal Codice e, pertanto, mantiene una durata variabilea seconda delle prove da ammettere e del numero di cause trattate dal Tribunale.


Cosa succede se il coniuge ha un indirizzo sconosciuto (coniuge irreperibile) o se è trasferito all’estero

La legge italiana prevede delle modalità di notifica c.d. “legali”, ossia che prevedono una serie di formalitàche devono essere svolte dagli Ufficiali Giudiziari nel caso in cui sia sconosciuto l’indirizzo della persona cui si deve notificare l’atto, oppure nel caso in cui l’indirizzo sia conosciuto ma non si riesca a trovare nessuno che ritiri i documenti.
In questi casi, anche se il destinatario fisicamente non ritira l’atto, si ritiene ugualmente che la notifica sia andata a buon finee si può procedere con il giudizio.
Se, invece, il convenuto si è trasferitoall’estero, bisognerà seguire le apposite procedureper le notifiche internazionali che differiscono a seconda del paese di destinazione.
Molti stati hanno stipulato delle convenzioni internazionalicon l’Italia la quale, in ogni caso, deve rispettare i criteri previsti dai Regolamenti Europei.


Cosa succede durante la prima udienza di divorzio

Marito, moglie ed i rispettivi Avvocati vengono convocati dinanzi al Presidente del Tribunale per partecipare personalmente ad una prima udienza.
Il Presidente può adottare provvedimenti necessari ed urgentia tutela del coniuge più debole e dei figli. Successivamente il procedimento continua come una causa ordinaria che si conclude con una sentenza.


Reclamo contro i provvedimenti provvisori presidenziali (modifica ordinanza del presidente)

Quando cambiano le condizioni in base alle quali il Presidente ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti è possibile ricorrere al Giudice istruttoreper chiederne la modifica. In particolare, deve essere dimostrato che il cambiamento delle condizioni sia dipeso dalle risultanze delle prove acquisite nel corso del processo; oppure che siano sorti fatti nuovirispetto a quelli esaminati durante l’udienza presidenziale; o, in ultimo, che la parte sia venuta a conoscenza dopo l’emanazione dell’ordinanza presidenziale di alcuni fatti rilevanti accaduti prima dell’udienza.
Il Giudice a questo punto potrà modificare le condizioni contenute nell’ordinanza presidenziale, revocarla o respingere l’istanza di modifica ritenendo non importanti i fatti nuovi esposti dalla parte interessata.
In quest’ultimo caso il coniuge interessato potrà proporre reclamoalla Corte d’Appello competente per territorio entro 10 giorni dalla notifica del provvedimento del Giudice istruttore. È opportuno precisare che il Giudice istruttore ha il potere di modificare l’ordinanza presidenzialeanche nel caso in cui non sia stata proposta apposita istanzanel caso in cui ritenga che le prove fornite dalle parti indirizzino una regolamentazione differente rispetto alle condizioni stabilite dal Presidente.
Nel caso, invece, in cui si ritiene che i provvedimenti del Presidente non siano frutto di una corretta valutazionedei dati esaminati in sede di prima udienza è possibile, entro 10 giorni dalla notifica dell’ordinanza presidenziale, il reclamo dinanzi alla Corte d’Appellocompetente per territorio.
Il reclamo in questo caso è proponibile indipendentementedal sorgere di fatti nuovio condizioni modificate perché si chiede alla Corte d’Appello di decidere in modo più approfondito sullo stato degli atti identico a quello dell’udienza presidenziale.
Il Giudice istruttore incaricato della causa, in ogni caso, potrà revisionare le condizionidell’ordinanza presidenziale anche a seguito della decisione della Corte d’Appello sia nel caso in cui questa abbia accolto il reclamo o che l’abbia rigettato.


Come prosegue il procedimento di divorzio

Quando si passa alla fase istruttoria, le parti devono dedurre le proveche portano a sostegno delle loro richieste.
In molti casi può essere necessario non solo citare testimonima anche svolgere indaginidi polizia tributaria o perizie contabili per approfondire l’effettivo stato patrimoniale di moglie e marito, soprattutto in caso di richiesta di assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli. Le dichiarazioni dei redditi talvolta non sono bastevoli ed il Giudice, soprattutto se è portato a sospettare dell’esistenza di beni, conti o azioni e obbligazioni non dichiarate potrebbe chiedere altri accertamenti.
Ultimamente la Corte di Cassazione ha concesso al Giudice del divorzio la possibilità di indagare approfonditamente dal punto di vista patrimoniale, anche procedendo ad accessi presso le banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
Per questo, sebbene la soluzione consensuale debba essere sempre preferita, è importante chiedere assistenza legale ad uno Studio che possa non solo consigliare la parte dal punto di vista giuridico ma che possa contare su un team di Professionisti multidisciplinari, che operano su diversi livelli, anche all’estero, al fine di poter avviare indagini approfondite che chiariscano le condizioni economiche delle partima, ove sia richiesto, possano dare consulenza sugli aspetti psicologici del divorzio soprattutto se sono coinvolti i minori.


L’ascolto dei testimoni e dei figli minori

Ovviamente durante il giudizio potranno essere accolte dal Giudice anche istanze istruttorie di natura testimoniale.
In questo caso sarà necessario dedurre dei capitoli di prova molto circostanziatie privi di valutazioni così da rendere ammissibile la prova.
Per quanto riguarda i figli minori essi hanno diritto di essere ascoltatinei procedimenti che li riguardano se hanno compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento. L’audizione è condotta dal giudice, anche avvalendosi di espertio di altri ausiliari. L’ascolto non rappresenta solo un preciso onere in ambito giudiziario. In caso di contrasto tra i genitori sul loro affidamento o la loro collocazione è un dovere primario dei genitori stessi quello di ascoltarli prendendo atto delle loro volontà.


Ctu consulenza tecnica d’ufficio

Uno degli strumenti ancora oggi più utilizzati dai Tribunali sono le Consulenze tecniche d’ufficio, ovvero lo svolgimento di perizieda parte di Professionisti terzi scelti dal Giudice che debbano indagare per suo contoal fine di aiutarlo nella decisione finale relativa all’affidamento ed alla collocazione dei figli e alla determinazione del contributo al mantenimento. Questi, infatti, sono i principali motiviper cui viene disposta una consulenza durante un giudizio di divorzio.
Le parti hanno la facoltà di nominare un proprio Consulentedi parte che assistaalle operazioni peritali e rediga notea sostegno delle deduzioni del Consulente d’ufficio oppure contrarie.


La sentenza parziale di divorzio

Le parti hanno la possibilità di ottenere una sentenza non definitivache dichiara lo scioglimento del matrimonio oltre a pronunciarsi su eventuali questioni non controverse, se ci sono, per poi proseguire la causa per la decisione sulle restanti domande.
Al passaggio in giudicato della sentenza, ossia quando non sarà più possibile proporre appello, il divorzio spiegherà i suoi effetti giuridici anche se la causa dovesse continuareper le altre questioni controverse.
Entrambe le parti, però, riacquisteranno lo stato civile di liberoe potranno risposarsi.


COLLOCAZIONE DEI MINORI, CASA CONIUGALE – CASA FAMILIARE E ASSEGNO DI MANTENIMENTO

I provvedimenti più delicati durante un divorzio giudiziale riguardano la collocazione dei minori, l’assegnazione della casa familiare, ossia quella dove moglie, marito vivevano soli o con la prole, e la determinazione dell’assegno di mantenimento.
Tendenzialmente le determinazioni della separazione(soprattutto se consensuale) vengono tenute in considerazione del Tribunale in sede di divorzio, e c’è una tendenza confermativa, soprattutto nel caso in cui non venga dimostrata un’evidente modifica delle condizioni personali o economiche. Per quanto riguarda la collocazione dei minori (dato che generalmente l’affidamento viene lasciato ad entrambi i coniugi in maniera condivisa), i Tribunali cercano di non destabilizzare gliequilibri nati a seguito della separazione salvo evidenti situazioni di mancato beneficio per la prole.
In relazione alla casa familiare, in caso di coppia con figli, il coniuge collocatario, ossia il genitore che verrà designato per convivere prevalentemente con la prole, o affidatario nei casi, ormai ridotti, in cui solo un genitore sia ritenuto idoneo all’esercizio della responsabilità genitoriale, sarà assegnatario della casa familiare e diritto di abitarvi fino a quando i figli non vi vivranno più o saranno economicamente autosufficienti, quindi, indipendentemente dalla maggiore età raggiunta dagli stessi. Il diritto di abitare nella casa familiare spetta ai figli e, di riflesso, al genitore quindi.
In caso di coppia senza figli, sarà molto difficileottenere un provvedimento di assegnazione, salvo in casi di accordo consensuale tra i due coniugi.
Tendenzialmente, dopo un primo periodo di assestamento, l’immobile sarà riconsegnato nelle mani del proprietario e, se la proprietà era comune, il Tribunale inviterà i coniugi a venderela casa, spartendo il ricavato.
Per quanto attiene al contributo al mantenimento dei figli e del coniuge, qui le valutazioni possono essere molteplici.
Per quanto riguarda i figli, i Giudici tendono a salvaguardare le esigenze della prolesoprattutto in relazione allo stile di vita goduto durante il matrimonio dei genitori, sempre in base alla capacità redditualedi entrambi.
Per quanto riguarda il coniuge economicamente più debole, negli anni c’è stata una modifica relativa alla determinazione dell’assegno in sede di divorzio, ritenendo non si possa continuare a guardare al matrimonio finito con un occhio assistenzialistico.
Indipendentemente dal tenore di vita goduto durante il matrimonio, quindi, il coniuge potrebbe vedersi riconoscere una somma di mantenimento inferiorea quelle che sono le effettive e reali capacità reddituali dell’ex, soprattutto se sia considerato in grado di procurarsi quanto necessarioper il soddisfacimento dei suoi bisogni.
In base agli ultimi orientamenti giurisprudenziali, quindi, sarà necessario rivolgersi ad uno Studio legale specializzato che possa valutare la situazione economica della famiglia, e del coniuge richiedente, per comprendere come meglio muoversi.


Quale documentazione serve per il divorzio giudiziale

  • Atto integrale di matrimonio da chiedere al Comune di celebrazione del matrimonio o al comune di residenza all’epoca del matrimonio (nota bene: l’estratto per riassunto o il certificato semplice di matrimonio non sono accettati);
  • copia autentica (ossia conforme all’originale rilasciata dalla cancelleria del Tribunale dove è avvenuta la separazione) del verbale di separazione consensuale omologato o della sentenza di separazione. In caso di negoziazione assistita o separazione conclusa dinanzi all’Ufficiale di stato civile copia dei relativi atti;
  • Certificato di stato di famiglia e di residenza che possono essere anche contestuali in unico certificato. Alcuni Tribunali accettano anche l’autocertificazione;
  • Copia del documento di identità e del codice fiscale dei coniugi;
  • Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.
  • seconda delle questioni che si dovranno trattare nel giudizio potrebbero essere necessari ulteriori documenti per provare lo stato patrimoniale delle parti. A titolo esemplificativo possiamo citare:
  • Resoconti spese;
  • Eventuale estratti conti correnti italiani o esteri, Estratti conto titoli e documentazione attestante investimenti finanziari, azionari o obbligazionari;
  • Polizze assicurative sulla vita o a capitalizzazione;
  • Documentazione attestante proprietà immobiliari anche all’estero o di altri beni fruibili (automobili, barche ecc);

Contratto di lavoro, buste paghe, benefits percepiti dall’azienda.
I certificati possono essere depositati in carta libera come prevede l’art. 19 della legge n.74/1987 per uso separazione o divorzio e sono esenti da imposta da bollo eccetto eventuali diritti di segreteria pari a pochi centesimi di Euro. Molti comuni li rilasciano anche on-line e hanno la stessa valenza legale di quelli cartacei. I certificati sono validi sei mesi.

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