La morte improvvisa di un proprio caro è sempre un evento che lascia un vuoto e apre un dramma insostenibile dal punto di vista psicologico e a volte anche economico. La legge riconosce ai prossimi congiunti di una vittima di omicidio colposo (incidente stradale, sul lavoro o malasanità), il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Il risarcimento del danno non corrisponde, come spesso si ritiene, ad una divisione tra gli eredi di una somma astrattamente corrispondente al valore della vita persa, ma ad “una moltiplicazione di risarcimenti per quanti sono i parenti” anche se non sono eredi. Ad esempio, il risarcimento di un fratello o di un genitore della vittima non diminuisce in alcun modo il risarcimento del coniuge o dei figli poiché ogni singolo parente ha diritto a ricevere il ristoro del proprio dolore per la perdita subita senza che venga intaccato quello di un altro congiunto. Il risarcimento deve comprendere sia il Danno non patrimoniale (danno morale, danno alla salute etc.) sia il Danno patrimoniale (spese funerarie e perdita delle utilità economiche che il defunto destinava alla famiglia).
Per la quantificazione del risarcimento del danno morale da morte viene prevalentemente applicata la sotto riportata Tabella adottata dal Tribunale di Milano: A favore di ciascun genitore per morte di un figlio e viceversa da 164.000 euro a 328.000 euro, a favore del coniuge (non-separato) o del convivente da 164.000 euro a 328.000 euro, a favore di ciascun fratello per morte di un fratello da 23.750 euro a 142.400 euro, a favore di ciascun nonno per morte di un nipote da 23.750 euro a 142.400 euro.
La quantificazione economica del risarcimento viene proporzionata tenendo in considerazione i criteri correttivi: età (della vittima e del parente), convivenza (della vittima con il parente) ed esistenza in vita di altri familiari dello stesso grado di parentela della vittima. Il risarcimento può subire una diminuzione percentuale per eventuale concorso di colpa della vittima. Per quanto riguarda la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, la richiesta va inviata per la prima volta entro il termine massimo di 14 anni (o 20 anni in caso di omicidio colposo aggravato da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti), salvo il caso di sentenza penale passata in giudicato.