Le buche stradali possono essere la causa di danni ai veicoli - ad esempio la foratura di un pneumatico - ma possono essere anche all'origine di un incidente, magari per aver causato lo sbandamento di un veicolo o la caduta di un motociclista. Esistono casi documentati di pedoni caduti a causa di buche, con conseguenti danni fisici.

Buche a Roma: trovata finalmente la soluzione Buche a Roma: a Torre Maura impiegato per la prima volta un materiale innovativo Di chi è la colpa? L'art 2051 c.c. evidenzia una presunzione generale di responsabilità dell'ente proprietario o del gestore della strada, che la deve custodire in modo da non creare pericoli per gli utenti. Di conseguenza, se la buca è il frutto della trascuratezza, di usura o di un dissesto non adeguatamente segnalato, la responsabilità del gestore è innegabile.
Ma non basta, perché c'è un altro caso in cui il gestore  è responsabile: quando la buca è considerata un pericolo stradale. In questo caso infatti, secondo l'art 2043 c.c, se non era né prevedibile, né evitabile da parte dell'utente, dà origine ad una responsabilità del gestore.

 

Buche stradali: quando non è colpa del gestore

buche stradali, quando non è colpa del gestore

Attenzione però: la responsabilità stabilita dall'art 2051 c.c non rende il gestore di una strada sempre imputabile per le buche. Tale responsabilità decade se c'è il cosiddetto "caso fortuito", come ad esempio una frana o un evento atmosferico anormale che determinano la formazione della buca sul manto stradale. Allo stesso modo viene esclusa la responsabilità del gestore quando sussiste un atteggiamento imprudente dell'utente della strada. In questi casi, una richiesta di risarcimento per buche stradali può essere respinta, come può essere respinta se viene dimostrato che la buca e - quindi il pericolo - era facilmente individuabile. Lo afferma la sentenza n. 7887/2018 della Cassazione, secondo cui, se l'evento lesivo è provocato da "una buca poco profonda, di modeste dimensioni, tale da poter essere evitata prestando una semplice attenzione nel camminare, l'insidia stradale è da ritenersi esclusa".

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Buche stradali: come influisce la condotta dell'utente

La condotta dell'utente danneggiato da una buca stradale può concorrere alla responsabilità del danno, o addirittura esserne considerata la causa principale. Questo fa sì che decada - o che venga fortemente limitata - la responsabilità del gestore o del proprietario della strada, rendendo nulla qualsiasi richiesta di risarcimento. Lo afferma la sentenza n. 6034/2018 della Cassazione secondo la quale "nella categoria delle cause di esclusione della responsabilità oggettiva per danno da cose, la condotta del danneggiato che entri in interazione con queste si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, [...] quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione [...] delle cautele da parte dello stesso danneggiato normalmente attese in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso".

Buche stradali: quando spetta il risarcimento?

Sintetizzando quanto detto, il risarcimento del danno provocato dalla presenza di una buca sul manto stradale spetta nel caso in cui l'ente proprietario o il gestore della strada non ne abbia segnalata la presenza, oppure se non ha provveduto a ripararla, contravvenendo in questo modo agli obblighi di manutenzione su di esso gravanti. Se la buca si è creata a causa di un evento atmosferico o di un fenomeno imprevedibile e inevitabile da parte dell'ente - circostanze che il gestore ha l'onere di provare - oppure quando l'utente si attiene alle regole di comune diligenza e attenzione richieste, non è possibile alcun risarcimento.

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Come farsi risarcire il danno da buca stradale

Per ottenere il risarcimento per buche stradali è necessario effettuare una domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 2051 c.c. per l'omessa o incompleta manutenzione delle strade da parte degli enti pubblici preposti. E' di fondamentale importanza documentare l'imprevedibilità della presenza della buca sull'asfalto (o di altra anomalia) e l'inevitabilità del sinistro. Il danneggiato dovrà provare l'evento in cui è stato coinvolto e la condizione di oggettivo pericolo (Cassazione civile, sez. III, 18/05/2012, n. 7937). Per evitare constestazioni, è fondamentale documentare attentamente il sinistro appena accaduto e comportarsi come segue:

  • fotografare luogo del sinistro (in particolar modo l'insidia) e i veicoli coinvolti;
  • chiamare le Forze dell'Ordine al fine di ottenere un verbale di quanto accaduto;
  • raccogliere le testimonianze dei presenti.

Una volta raccolta la documentazione sul luogo del sinistro, per avviare la fase della richiesta risarcitoria e dimostrare che il danno è stata provocato proprio dalla buca presente sul manto stradale, è necessario provare:

  • la dinamica del sinistro (verbale dei carabinieri, Vigili o Polizia intervenuti, ma anche dichiarazioni di testimoni presenti sul posto e fotografie da cui risulti la data certa del fatto);
  • i danni al mezzo (preventivo o fattura di riparazione dell'auto carrozzeria e/o del meccanico);
  • le eventuali lesioni personali (certificato di pronto soccorso da cui deve risultare la dichiarazione che il sinistro è avvenuto a causa di un buca stradale e successivi certificati medici);

Raccolte le prove, il danneggiato potrà poi rivolgersi ad un legale e/o inviare  - tramite raccomanda A/R - una formale richiesta di risarcimento danni al competente ufficio dell'Amministrazione, che provvederà ad inoltrare la richiesta di risarcimento alla propria Compagnia Assicurativa.