La Legge 124 del 2017 prende sul punto una posizione rivoluzionaria, riconoscendo alle predette registrazioni l’efficacia di piena prova; sicchè d’ora innanzi nei processi civili verrà riconosciuta ai dati ricavabili dalla “ scatola nera” efficacia di prova legale a tutti gli effetti, per i quali non sono ammesse controprove a meno che il danneggiato non dimostri il mancato funzionamento del dispositivo elettronico oppure la manomissione.

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Nell’ottica di rivisitazione del quadro probatorio in materia di infortunistica stradale s’ inserisce la scelta del legislatore con la legge in esame di incentivare l’installazione dei dispositivi satellitari prevedendo a tal proposito degli sconti sui premi assicurativi.

Va rammentato che il dispositivo è portabile, e sull’assicurato incombe l’obbligo di non disinstallarlo, manometterlo o renderlo in qualsiasi modo non funzionante, pena la perdita del diritto allo sconto e l’obbligo di restituire alla compagnia assicuratrice le somme che ha risparmiato in maniera indebita, fatto salvo il potere della stessa assicurazione di denunciare il soggetto per frode alle autorità competenti.

L’attribuzione di efficacia di piena prova alle registrazioni dei dispositivi satellitari, in uno con il depotenziamento delle dichiarazioni testimoniali, attribuiscono alle Compagnie assicuratrici importanti elementi istruttori.

In sostanza, le parti dei contenziosi giudiziari di risarcimento danni da infortunistica stradale vengono finalmente messi su un piano di parità sotto il profilo probatorio.

Si evidenzia, altresì, che il legislatore ha mosso un ulteriore passo in avanti per la redazione di una tabella unica nazionale per la determinazione del danno alla persona in caso di macro-lesioni (superiori al 9%).

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A tal fine la novella ha previsto che dette tabelle vengano adottate entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame con decreto del Presidente della Repubblica.

Infine, il legislatore ha precisato e chiarito, evidentemente per fugare alcuni dubbi che di recente erano insorti nella giurisprudenza, che le lesioni di lieve entità (dall’1 al 9 %) devono essere accertate con esami clinici strumentali obiettivi ovvero riscontrate visivamente. In mancanza, il danno biologico permanente non è dovuto.

In considerazione di quanto sopra esposto, si può affermare che si è in presenza di una disciplina molto innovativa nell’ambito del risarcimento danni da infortunistica stradale, anche se limitatamente al danno a cose.

A quasi un anno dalla promulgazione della legge n. 124/2017, la c.d. legge annuale sulla concorrenza, entrata in vigore lo scorso 29 agosto, è opportuno riepilogare in estrema sintesi le principali novità normative da questa introdotte in materia di risarcimento dei danni da sinistro stradale.

  • Testimoni: negli incidenti con soli danni alle cose, il danneggiato dovrà indicare immediatamente nella denuncia i nominativi degli eventuali testi o, al più, entro 60 giorni dal momento in cui gliene faccia richiesta con apposita lettera la compagnia di assicurazioni, pena la decadenza dal potere di avvalersi della prova testimoniale in giudizio. E’ prevista la possibilità di citare successivamente il teste in 3 casi (danni anche alle persone, oggettiva impossibilità d’individuazione immediata, individuazione del teste ad opera delle forze di polizia);
  • danno biologico: sono previste due tabelle nazionali (in sostituzione di quella elaborata dal Tribunale di Milano), una per i danni permanenti all’integrità psico-fisica, ricompresi tra 10 e 100 punti percentuali di invalidità (c.d. macro-lesioni), l’altra per le c.d. micro-lesioni, cioè i danni all’integrità psicofisica ricompresi tra 1 e 9 punti percentuali di invalidità. Il risarcimento del danno potrà essere incrementato dal giudice tutte le volte in cui si dimostri che le lesioni abbiano cagionato anche un danno ingiusto con riferimento agli aspetti relazionali della vita del danneggiato, con la previsione di limiti massimi di indennizzo pari al 30% per le macro lesioni e del 20% nel caso delle microlesioni (si pensi ad esempio al caso in cui, in conseguenza delle lesioni riportate, la vittima sia costretta sulla sedia a rotelle);
  • cessione del credito: è possibile per il danneggiato cedere il proprio credito vantato nei confronti della compagnia di assicurazioni al carrozziere. In questo caso, quest’ultimo provvederà alla riparazione senza chiedere alcunché all’interessato, e poi chiederà il dovuto all’assicurazione. Per ottenere il ristoro dei danni, tuttavia, non sarà più sufficiente il mero preventivo, come in precedenza, ma occorrerà l’emissione della fattura;
  • lotta alle frodi: per evitare le truffe (numerose da sempre in questo campo), si è previsto che le compagnie di assicurazioni possano consultare una banca dati dei sinistri od anche la scatola nera posta sul veicolo e che, in caso di evidenti indizi di frode, possano non formulare alcuna offerta di risarcimento. Il rifiuto ingiustificato oltre 60 giorni legittima però il danneggiato a citare la compagnia in giudizio. Si è poi previsto il divieto di comparire come testimone in giudizi relativi alla materia de quo per più di tre volte nell’arco di un quinquennio, così da evitare il fenomeno della c.d. testimonianza di comodo. Oltre il suddetto limite, scatta la segnalazione alla Procura della Repubblica e la possibile incriminazione.

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