La Legge n. 124 del 4 agosto 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 14.08.2017 e avente come oggetto: “Legge annuale per il mercato e la concorrenza", che ha introdotto diverse novità, in particolare, nel settore delle assicurazioni, ove ha effettuato quella che non si esita a definire una vera e propria “rivoluzione copernicana” in tema di prova nelle controversie riguardanti il risarcimento del danno.

Si reputa opportuna una premessa, la ratio legis è innanzitutto quella di arginare il deprecabile fenomeno delle “frodi assicurative”.

Sin da una prima lettura del testo di legge emerge la sua portata innovativa.

Com’è noto prova regina nell’ambito che ci occupa è stata da sempre quella testimoniale, prova tipica in materia di risarcimento del danno.

In proposito, il legislatore del 2017 ne ridimensiona fortemente la portata, operando su due fronti: sia nella fase che precede l’instaurazione del giudizio che in quella processuale vera e propria.

Ma procediamo con ordine.

Nella fase pre-contenziosa il danneggiato dovrà identificare e indicare il nominativo dei testimoni con il primo atto formale di apertura del sinistro.

In sostanza, già con la denuncia dell’evento, il danneggiato dovrà indicare alla Compagnia assicuratrice gli eventuali testimoni che hanno assistito al fatto .

Ove il soggetto obbligato non dovesse ottemperare a tale disposizione, egli, nell’ eventuale instaurando giudizio innanzi all’autorità giudiziaria competente, non potrà indicare testimoni e quindi “beneficiare” del loro contributo dichiarativo nella ricostruzione dei fatti.

La normativa è chiara al riguardo nel prevedere espressamente che “l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilita' della prova testimoniale addotta.”

Al riguardo, però, il legislatore prevede anche un obbligo a carico della Compagnia assicuratrice. Quest’ultima, infatti, in caso di mancata indicazione dei testi, dovrà entro 60 giorni dalla denuncia del sinistro, sollecitare in tal senso il danneggiato , con raccomandata con avviso di ricevimento.

La richiesta della Compagnia assicuratrice dovrà contenere espresso avviso circa le conseguenze processuali del mancato riscontro (id est l’inammissibilità della prova testimoniale nel giudizio).

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Il danneggiato avrà, quindi, ulteriori 60 giorni per rispondere all’invito e indicare gli eventuali nominativi dei testimoni ed, a questo punto, l'impresa di assicurazione dovrà procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.

Il mancato riscontro della predetta richiesta determina ex lege la decadenza della parte dall’indicazione dei testi.

Tuttavia, si evidenzia che la norma non prevede espressamente le conseguenze nel caso di mancato invio da parte della compagnia assicuratrice della richiesta all’assicurato con l’espresso avviso su indicato.

Di talchè il vuoto normativo non potrà che essere colmato dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che si formerà sul punto.

Certamente le Compagnie assicuratrici, per mettersi al riparo da eventuali eccezioni e per non sanare le decadenze in cui è incorsa controparte, è opportuno che inviino nei termini previsti la richiesta di cui sopra contente l’ “espresso avviso”.

La regola generale stabilita dal legislatore con la innovativa recente norma prevede, però, tre eccezioni al ricorrere delle quali i testimoni potranno essere indicati direttamente nella fase giudiziale senza incorrere nel paventato rischio di inammissibilità ed in specie:

  1. quando la identificazione del testimone nell’immediatezza dei fatti sia oggettivamente impossibile;
  2. 2. quando il testimone sia stato comunque identificato dagli Organi di Polizia;
  3. 3. quando il sinistro abbia cagionato danni alle persone (e non solo alle cose).

Orbene, le prime due eccezioni appaiono ictu oculi ragionevoli e logiche.

Al contrario, non si comprendono le ragioni che hanno indotto il legislatore a differenziare i casi di sinistri con lesioni, escludendoli dalla regola generale.

Ed ancora, anche nella fase giudiziale, diverse sono le novità che la recente legge ha introdotto, sempre improntate ad arginare il fenomeno delle “frodi assicurative”.

Fino ad oggi, come detto, quella testimoniale rappresentava la prova regina, taluno direbbe quasi sacra, nell’ambito del risarcimento danni da infortunistica stradale.

Il legislatore del 2017 con una scelta di campo indubbiamente innovativa spodesta la “signorìa” che in tale ambito avevano le dichiarazioni testimoniali, ampliando e potenziando invece la prudente valutazione del Giudice.

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Inoltre, sempre nell’ottica della ratio ispiratrice della novella, va evidenziato che uno stesso testimone potrà essere citato nel corso di un quinquennio al massimo in tre cause.

Qualora detto limite dovesse essere oltrepassato il Giudice trasmette gli atti alla competente Procura della Repubblica affinchè vengano accertate eventuali responsabilità penali.

Peraltro, se da un lato si assiste al “depotenziamento” del ruolo dei testimoni in giudizio, dall’altro si ha un irrobustimento in chiave “probatoria” della cosiddetta “SCATOLA NERA” ossia il dispositivo elettronico dotato di GPS installato sulle autovetture in grado di registrare e memorizzare molteplici dati.

Giova precisare che le registrazioni di tale dispositivo contengono le indicazioni specifiche circa i movimenti e gli urti dell’autovettura e del conducente.

In sostanza, esse consentono la precisa localizzazione del veicolo in un dato momento storico nonché la ricostruzione degli eventi subiti dal mezzo.

Fino ad oggi la giurisprudenza prevalente non attribuiva ai dati estraibili dalle scatole nere alcuna efficacia probatoria.

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