L’assegno di mantenimento – indice:

  • Dei figli
  • Presupposti
  • Del coniuge
  • L’assegno divorzile

Il diritto del coniuge economicamente più debole e dei figli non autosufficienti a percepire l’assegno di mantenimento trova fonte in diverse disposizioni del codice civile. Tali diritti, distinti, sono trattati in modo unitario in sede di separazione coniugale. Quanto al coniuge, il diritto al mantenimento è stabilito agli articoli 143 e 156 del codice civile. Il correlativo diritto dei figli è stabilito agli articoli 147 e 315-bis del codice civile.


L’assegno di mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni in sede di separazione e divorzio

Quanto ai figli il diritto è sancito all’articolo 147 del codice civile. Lo stesso stabilisce:
“Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l’obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’articolo 315-bis”.
L’art. 315-bis del codice civile, rubricato “Diritti e doveri del figlio”, statuisce:
“I. Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita’, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
II. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.
III. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.
IV. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita’, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.”


I presupposti ed il calcolo dell’assegno di mantenimento

Il figlio, quindi, ha il diritto di essere mantenuto dai genitori, finché non raggiunga l’autosufficienza economica. Di tale circostanza il giudice tiene conto nel parametrare l’assegno di mantenimento.


I figli maggiorenni e minorenni

Pertanto, detto assegno spetta anche al figlio maggiorenne, sino alla sua indipendenza economica e considerato altresì il percorso di studi svolto. Il genitore gravato dall’obbligo di versare l’assegno di mantenimento non potrà cessare di versare lo stesso solo perché il figlio sarebbe astrattamente in grado di trovare un’occupazione.
La Suprema Corte di Cassazione è recentemente intervenuta (Cass. civile 30.1.2019 n. 2735). Ha infatti statuito che “la mancata frequentazione tra il genitore e il proprio figlio, causata da una decisione del figlio, non comporta per il genitore il venir meno dell’obbligo di mantenimento economico”.
Pertanto, quest’ultimo sarà tenuto a versare l’assegno di mantenimento al figlio anche se costui ha deciso di non frequentarlo”.


Cosa non è incluso nell’assegno di mantenimento: le spese straordinarie per i figli

Per quanto concerne l’ammontare di detto assegno di mantenimento, il genitore su cui grava l’obbligo di corresponsione, che corrisponde generalmente al genitore non collocatario del figlio, deve sostenere le spese ordinarie e il 50% di quelle straordinarie.
A titolo esemplificativo e stando all’orientamento della giurisprudenza maggioritaria, relativamente alle spese attinenti al profilo scolastico/educativo, occorre rilevare che rientrano tra le “spese ordinarie” quelle effettuate per l’acquisto di libri scolastici, di materiale di cancelleria, dell’abbigliamento per lo svolgimento dell’attività fisica a scuola. Tutto ciò, ovviamente, basandosi sulla considerazione che la frequenza scolastica da parte del minore non è qualcosa di eccezionale ed imprevedibile.
Al contrario, si tratta di spese dal carattere obbligatorio e fondamentale. Anche le spese mensili per la frequenza scolastica con annesso semi-convitto sono considerate “spesa ordinaria” . Per quanto riguarda, invece, i viaggi studio all’estero, la partecipazione alle gite scolastiche e le ripetizioni scolastiche o gli sport, esse debbono essere ricondotte alla categoria delle “spese straordinarie”. Le eventuali e future spese per la formazione universitaria (tasse e libri scolastici) dovranno intendersi quali “spese ordinarie”.


Le esigenze sanitarie dei figli

Relativamente alle esigenze sanitarie della prole, le stesse, a seconda della loro natura, vengono a volte ricomprese nelle “spese ordinarie” ed altre volte qualificate come “spese straordinarie”. Si deve ritenere che rientrino tra le prime le c.d. “cure ordinarie”, come le visite pediatriche, l’acquisto di medicinali da banco o comunque di uso frequente, nonché le visite di controllo routinarie. Anche quanto necessario a garantire cura ed assistenza al proprio figlio disabile non può che ritenersi “spesa ordinaria” essendo destinata, invero, a soddisfare i bisogni quotidiani del ragazzo in relazione alla specificità della sua situazione.
Diversamente, sono qualificate come “straordinarie” le spese concernenti un improvviso intervento chirurgico. Allo stesso modo sono tali quelle dei trattamenti psicoterapeutici, dei cicli di fisioterapia necessari in seguito ad un incidente stradale od altro. Anche l’acquisto di un paio di occhiali da vista per il figlio o l’apparecchio ortodontico rientrano tra le “spese straordinarie” . Infine, la vita del figlio si compone anche di essenziali momenti ludici e di svago. I genitori, nei limiti ovviamente della loro situazione economico – reddituale, sono chiamati a soddisfarli. Così l’acquisto di un computer o quello di un motorino dovrà essere qualificato come “spesa straordinaria”. Saranno tali anche le somme necessarie per giungere a conseguire la patente di guida ed a pagare, successivamente, eventuali contravvenzioni dovute a violazione del codice della strada da parte dei figli. 


L’assegno di mantenimento a favore del coniuge in sede di separazione

Mentre, in costanza di matrimonio, l’obbligo “all’assistenza morale e materiale” è sancito all’articolo 143 del codice civile, in sede di separazione, l’articolo 156 del codice civile stabilisce:
“Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Il presupposto dell’erogazione dell’assegno di mantenimento, come stabilito dall’articolo 156, è innanzi tutto la circostanza che non sia stata pronunciata separazione con addebito.
L’assegno è riconosciuto “in realazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.
Il giudice quindi terrà conto della capacità reddituale dell’obbligato e dell’avente diritto, di eventuali ed ulteriori oneri a carico di questi e della capacità del coniuge avente diritto all’assegno di produrre reddito. Nel caso il coniuge avente diritto sia disoccupato l’assegno, ad esempio, sarà di importo maggiore.
L’assegno di mantenimento è commisurato al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.


L’assegno divorzile

Di diversa natura è invece l’assegno divorzile. L’assegno divorzile è sicuramente un “minus” rispetto a quello di mantenimento in sede di separazione. È previsto all’articolo 5 della legge numero 898 del 1970 (la legge sul divorzio). La Corte di Cassazione, con sentenza numero 18287 del 2018, ha analiticamente stabilito i parametri per il calcolo dello stesso. Fra questi si annoverano:

  • Le condizioni economiche dei coniugi;
  • Il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio;
  • Il contributo dei coniugi alla vita coniugale;
  • Le potenzialità reddituali di ciascun coniuge;
  • La durata del rapporto matrimoniale.